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Comandante abbandona la nave: pene previste.


Inevitabile non aprire un post anche qui su todaysurf sull'ondata mediatica che il naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio ha portato.
Ma rimaniamo sul tema "marino" della cosa, ovvero: lasciamo da parte le polemiche, le indagini e il cordoglio per le famiglie delle vittime e dei dispersi.
Forse non tutti sanno che... il comandante di un'aeromobile o di una nave, è la massima autorità che esista su di essa e come tale, deve rimanere a bordo sino al compimento di tutte le manovre di ammaraggio, atterraggio, ormeggio.
Il codice della navigazione dispone infatti i seguenti obblighi:

Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Quindi, anche se state governando un gommone di sei metri con cinque amici a bordo, e se malauguratamente il gommone imbarca acqua, dovrete assicurarvi che tutti si mettano in salvo in sicurezza prima di voi, perchè quando le situazioni sono critiche, c'è ancora bisogno di qualcuno che rappresenti l'autorità, dia ordini, dia disposizioni.
E inoltre, non governate un'imbarcazione sotto l'effetto di alcool. Le pene sono severe e le aggravanti ( come nel caso del Concordia) non lasciano scampo:

Art. 1120 - Ubriachezza
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti.

La pena è aumentata fino a un terzo, se l’ubriachezza o l’uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

Art. 1121 - Condizioni di maggiore punibilità
Nei casi previsti negli art. 1112 - 1120 la pena è:

1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;
2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l’aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.

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